Codice di Condotta Commerciale
La S.I.E. Srl produce, distribuisce e vende energia elettrica nel territorio di Isola del Giglio. La rete di distribuzione è una rete isolata non interconnessa con la Rete Nazionale. L’attività di vendita di energia elettrica viene svolta nell’ambito del servizio di maggior tutela per cui le tariffe sono stabilite dall’ ARERA con proprie delibere.
Nello svolgimento del servizio di vendita e distribuzione dell’energia elettrica la S.I.E. Srl applica il “Codice di Condotta Commerciale”.
Qualità del servizio
Uno dei più importanti fattori di qualità del servizio di erogazione di energia elettrica è la continuità del servizio ovvero la mancanza di interruzioni nella fornitura dell’energia elettrica.
Le interruzioni nell’ambito del sistema elettrico di Levanzo ( rete elettrica isolata ) possono avere origini nel sistema produttivo o sulla rete di distribuzione di bassa tensione: le interruzioni possono essere di breve durata (meno di tre minuti) o di lunga durata (superiori a tre minuti) e possono essere programmate (con preavviso ai Clienti) o non programmate con causa di forza maggiore o altre cause.
La regolazione della qualità del servizio è dettata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con proprie delibere (la delibera in vigore è la n. 646/15 R/eel allegato A parte I – TIQE); l’Autorità impone, fra l’altro, standard di qualità specifici e generali della durata e del numero d’interruzioni annuo per clienti di bassa tensione con origini sulla rete di distribuzione per “ altre cause” e con durata superiore a tre minuti (interruzioni lunghe).
Standard di qualità
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare. L’ARERA differenzia gli indicatori di qualità commerciale, concernenti l’insieme di prestazioni rese ai clienti finali, in due tipologie:
– Standard specifici di qualità commerciale: sono riferiti alla singola prestazione da garantire al cliente finale e vengono definiti come tempo massimo entro cui la prestazione deve essere effettuata dalla Società. Il mancato rispetto di tali tempistiche comporta la corresponsione al cliente finale di specifici indennizzi
– Standard generali di qualità commerciale: sono riferiti al complesso delle prestazioni rese dalla società e vengono definiti come soglie percentuali minime da rispettare
Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV)
Gli standard di qualità commerciale riferiti al servizio di distribuzione dell’energia elettrica sono definiti nel Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (TIQC)
Indennizzi
Il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale comporta la corresponsione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito dall’ARERA. L’indennizzo automatico di base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito (Delibera 617/2023/R/eel Allegato B (TIQC), articoli 26 e seguenti) :
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
– se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per i clienti di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.
Per tutti i dettagli relativi agli standard di qualità commerciale e per conoscere i risultati conseguiti è possibile visionare il seguente allegato:
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Conciliazioni e risoluzione delle controversie
Per la risoluzione di controversie relative al proprio contratto di fornitura elettrica, i clienti possono usufruire di strumenti di risoluzione extragiudiziale definiti “Alternative Dispute Resolution” (ADR).
L‘esperimento del tentativo di conciliazione presso il “Servizio Conciliazione” è obbligatorio in ambito luce e gas e per le materie regolate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed è condizione di procedibilità per una eventuale domanda giudiziale (art. 2, comma 24, lettera b), Legge 481/95 e art. 141, comma 6, lettera c del Codice del Consumo.
La conciliazione ARERA è una procedura gratuita, semplice e veloce che si svolge in modalità telematica e prevede l’intervento di un conciliatore, soggetto terzo e imparziale e indipendente rispetto alle parti, appositamente formato in materia di mediazione e di regolazione di settore, che aiuta le parti a trovare un accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie.
In alternativa al Servizio Conciliazione, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO1), è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità, tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione al Servizio di Conciliazione seguendo le istruzioni riportate sul sito
https://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen
dopo aver inviato un reclamo al proprio Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o non abbia risposto nel termine di 40 (quaranta) giorni dall’invio del reclamo.
In alternativa al Servizio di Conciliazione ARERA, i Clienti o Utenti finali possono usufruire:
- delle procedure previste da altri organismi ADR iscritti nell’elenco aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Autorità https://www.arera.it/consumatori/conciliazione/adr-e-odr ;
- delle procedure istituite presso le commissioni arbitrali e conciliative delle Camere di commercio.
Di seguito, il sito dove trovare le informazioni utili per l’avvio della procedura di conciliazione ARERA: https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.
Per maggiori informazioni è possibile utilizzare i contatti riportati al sito dello Sportello del Consumatore: https://www.sportelloperilconsumatore.it/contatti.