Glossario e definizioni

Glossario e definizioni

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in occasione dell’applicazione della Direttiva per l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità, ha pubblicato un GLOSSARIO contenente la spiegazione di tutti i termini presenti nei documenti di fatturazione al fine di migliorarne la compressibilità da parte del cliente finale.

E’ possibile consultarlo sul sito dell’Autorità all’indirizzo: https://bolletta.autorita.energia.it/bolletta20/index.php/glossario

Inoltre è’ possibile consultare sul sito dell’Autorità la guida alla lettura della Bolletta 2.0 al seguente link: https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/guida-voci-di-spesa/elettricita.

GLOSSARIO DELLA BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/com, 463/2016/R/com, 782/2016/R/eel, 129/2017/R/com, 849/2017/R/com e 242/2021/R/COM e 242/2021/R/COM in vigore dall’1 luglio 2021Testo in formato PDF

Di seguito riportiamo le definizioni di una parte della terminologia utilizzata nel settore elettrico:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un’autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

TIV (Testo Integrato Vendita):
è il Testo integrato delle delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di Maggior Tutela e di Salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 Giugno 2007 n.73/07

TIT (Testo Integrato Trasmissione):
è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;

TIC (Testo Integrato Connessione):
è il Testo Integrato recante le Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione;

TIME (Testo Integrato Misura Elettrica):
è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di misura delle’energia elettrica;

TIQE (Testo integrato della qualità dei servizi elettrici):
è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica;

TIQV (Testo integrato della qualità dei servizi elettrici):
è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita dell’energia elettrica;

Servizio di Maggior Tutela o Maggior Tutela:
è il servizio di fornitura di energia elettrica a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA per i clienti finali di piccole dimensioni (abitazioni e micro imprese con potenza impegnata fino a 15 kW)

Servizio a Tutele Graduali :
è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007;

Servizio di Salvaguardia o Salvaguardia :
è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007;

Cliente finale:
è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette

Micro impresa:
è l’impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa:
è l’impresa che ha più 10 dipendenti ma non più di 50, ha un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 2 miliori di euro ma non superiore a 10 milioni di euro e ha solo forniture in bassa tensione su tutto il terriotorio nazionale

Cliente avente diritto al servizio di salvaguardia:
è il cliente finale con più di 50 dipendenti e/o con un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro e/o almeno una fornitura in Media Tensione

Cliente del mercato libero:
è il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;

Cliente in maggior tutela:
è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;

Cliente in salvaguardia:
è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;

Energia reattiva:
è l’energia reattiva induttiva;

Impresa distributrice:
è l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;

Misura dell’energia elettrica:
è l’attività di misura finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva;

Misuratore di energia elettrica:
è un dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica, destinato a misurare l’energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo;

Potenza disponibile:
è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Potenza contrattualmente impegnata:
è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall’esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l’esercente può derogare dall’installazione del limitatore di potenza;

Potenza impegnata è:
i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito;
ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.

Punto di immissione:
è il punto in cui l’energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;

Punto di prelievo:
è il singolo punto in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l’insieme dei punti in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l’energia elettrica prelevata sia destinata all’alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari ovvero, in presenza di una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica, il singolo punto coincidente, per connessioni MT, con lo stallo di cabina primaria su cui si attesta la suddetta linea o, per connessioni BT, con la partenza in cabina secondaria della linea dedicata;

Reti con obbligo di connessione di terzi sono:
i) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
ii) le piccole reti isolate di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
iii) le reti elettriche che, alla data dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
iv) la rete interna d’utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l’obbligo di connessione di terzi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;

Utenza:
è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;

Lavori semplici e lavori complessi:
il lavoro semplice è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto in bassa tensione di proprietà dell’esercente, eseguita con un intervento limitato alla presa (l’impianto che collega il contatore alla rete di distribuzione) ed eventualmente al contatore, ovvero la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto in media tensione di proprietà dell’esercente con intervento limitato alle apparecchiature elettromeccaniche, nell’impianto elettrico esistente, ed eventualmente al gruppo di misura esistente. In tutti gli altri casi il lavoro è complesso

Preventivo di ammontare predeterminabile:
è il preventivo per l’esecuzione di un lavoro semplice per cliente BT il cui ammontare, a carico del cliente, è definito in misura forfetaria, indipendentemente dall’effettivo costo delle opere, nel rispetto della normativa tariffaria vigente, e può essere comunicato al cliente all’atto della richiesta della prestazione

Bassa Tensione (BT):
è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV

Media Tensione (MT):
è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV

Livello specifico di qualità:
è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo cliente finale

Livello generale di qualità:
è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti finali di una stessa area territoriale

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