Se la tua azienda rispetta i seguenti requisiti sei nel servizio tutele graduali, nella categoria «MICROIMPRESA»
- Meno di 10 dipendenti
- Fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro
- Potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW
e ai clienti non domestici diversi dalle microimprese titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW.
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ENERGIA REATTIVA L’energia reattiva è un’energia accessoria per il funzionamento degli apparecchi elettrici che non produce effetti utili e aumenta le perdite di rete; può essere ridotta o annullata localmente con particolari accorgimenti impiantistici (condensatori di rifasamento). Secondo quando previsto dall’allegato A (TIT) alla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni, le imprese distributrici sono obbligate a fatturare ai clienti finali con potenza disponibile superiore a 16,5 kW anche l’energia reattiva, laddove ci siano prelievi con insufficiente fattore di potenza cosfi e siano installati misuratori atti a rilevare tale energia che viene misurata in kVARh: – non vi sono penali se il cosfi medio mensile è ≥0.9; cioè se i kVarh sono inferiori al 33% dei kwh consumati; – se il cosfi medio mensile è compreso tra 0.9 e 0.8 , cioè se i kvarh sono compresi tra il 33% ed il 75% dei kwh consumati, vi sono delle penali per ogni kvarh registrato; – se il cosfi medio mensile è invece minore di 0.80, cioè se i kVarh sono superiori al 75% dei kwh consumati, le penali su ogni kvarh registrato sono ancora maggiori; Al fine di evitare penalità, la cui entità è stabilita dall’ARERA, l’energia reattiva deve sempre essere inferiore al 33% dell’energia attiva. |